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News e Corsi

27/11/2008

E' OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI.

Ai sensi dell’ art. 37 commi: 7, 7 bis del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106; Legge 7 Luglio 2009 n° 88; Legge del 27 febbraio 2009, n. 14; Legge del 2 agosto 2008, n. 129) è obbligatoria la formazione dei dirigenti e dei preposti.


Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)
 
 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
 

 



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